Il Tribunale sostiene che il cavallo sellato e condotto da un cavaliere è da considerarsi un veicolo a tutti gli effetti con conseguente applicazione delle norme del codice della strada. Di conseguenza il conducente di veicolo a motore che incroci un animale è tenuto a rispettare le particolari cautele previste dall’articolo 141, comma 4, C.d.S., ovvero ridurre la velocità o fermarsi quando il sorpasso dell’animale sia malagevole o questo dia segni di spavento.
Il Tribunale di Napoli ha così respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dal procuratore di una società proprietaria di un veicolo.
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