Guida sotto l’influenza dell’alcol e formale avviso di farsi assistere da un avvocato

Cassazione penale, 16/10/2017, n. 47587: l’avvertimento non basta, deve essere verbalizzato

17 Novembre 2017
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Automobilista condannato a 1 mese di arresto e 2.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 1, 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies d.lgs. n. 285/1992 (guida sotto l’influenza dell’alcol) fa ricorso in Cassazione dolendosi, oltre che per l’omessa osservanza della pronuncia rescindente sull’utilizzabilità dell’alcoltest a fini probatori, per la ritenuta dimostrazione – sulla base della mera prova testimoniale della PG – del compimento del formale avviso di farsi assistere da un avvocato che non risultava verbalizzato.

La Corte precisa che l’avvertimento all’inquisito, al momento dell’arresto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non sostituisce validamente la mancata documentazione dell’avvertimento di farsi assistere da un difensore in ordine alla perquisizione personale e al sequestro.

Il ricorso non risulta manifestamente infondato ma la Corte rileva l’intervenuta prescrizione del reato e annulla dunque la decisione impugnata senza rinvio.

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