Art. 120 Codice della Strada

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare 6/11/2017, prot. n. 23036

28 Novembre 2017
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Con la Circolare prot. n. 23036 del 6 novembre il MIT fa seguito alla Circolare n. RU/2582 del 3 febbraio 2016, concernente l’interpretazione dell’art. 120 del codice della strada, con specifico riferimento alla strategia difensiva da adottare a fronte di ricorsi avverso il provvedimento di diniego di conseguimento del titolo di guida, ai sensi della citata norma. Nella detta circolare la scrivente Direzione, tenuto conto che la determinazione sulla sussistenza di eventuali elementi ostativi al rilascio o al mantenimento della patente di guida è da imputare sostanzialmente agli Uffici di Prefettura, ha invitato codesti Uffici, in sede di predisposizione delle proprie linee difensive, a sollecitare in giudizio l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle competenti Prefetture, in modo da garantire la completezza del giudizio e la parità delle parti nell’ambito del processo.

Al tal riguardo, si segnala l’allegata ordinanza del Tar Lazio, sez. III, n. 09769 del 14.9.2017, con la quale il giudice amministrativo, nel richiamare il contenuto della suddetta circolare ministeriale, ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno e della competente Prefettura, ponendo il relativo onere a carico della parte ricorrente.

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