Novità in materia di carico e scarico merce. Interpretazione e applicazione delle nuove disposizioni normative

Pubblichiamo un approfondimento dell’Avv. F. Dimita in materia di stalli gialli destinati al carico e scarico delle merci

22 Dicembre 2017
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Approfondimento dell’Avv. F. Dimita

La nuova normativa, modificata dal D.L. 50/2017 convertito dalla legge n. 96/2017, prevede che solo gli autocarri possono usare gli stalli gialli destinati al carico e scarico delle merci.
Per chi violerà la norma scatteranno controlli automatici grazie alle telecamere omologate abilitate per le sanzioni.
La nuova legge, infatti, tra le altre modifiche al codice della strada, ha novellato gli artt. 158 e 201 comma 1-bis lett. g) facendo chiarezza sul divieto di sosta negli stalli riservati alla movimentazione delle merci e rendendo non obbligatoria la contestazione immediata per gli accessi non autorizzati.
Nelle piazzole di carico-scarico, dunque, potranno essere installati i dispositivi elettronici omologati di controllo che, in caso di violazioni, anche senza la presenza delle forze dell’ordine, potranno far scattare le sanzioni, che saranno recapitate direttamente a casa dei trasgressori.
Vediamo di rendere operative le attuali procedure operative alla luce delle nuove disposizioni in esame.
Per quanto concerne la nuova formulazione dell’art. 7, c. 1, lett. g), del Codice, la modifica pare sostanzialmente inutile; infatti anche prima di essa, in virtù del potere di ordinanza sancito dall’art. 6, c. 4, lett. d), e dall’art. 7, c. 1, lett. a), lett. e) e lett. g), del Codice, il Comune aveva il potere di regolamentare la sosta per le operazioni di carico e scarico di cose o di merci, indicando con la prescritta segnaletica i veicoli ammessi o esclusi, gli orari consentiti e le aree interessate dal provvedimento, fatto salvo l’unico requisito della motivazione prevista dall’art. 5, c. 3, del Codice.
La nuova formulazione, pertanto, non esclude la possibilità di ammettere le operazioni di carico e scarico di cose anche diverse dalle merci, da effettuarsi con veicoli anche diversi da quelli appartenenti alla categoria “N” di cui all’art. 47, c. 2, lett. c), del Codice, con apposita ordinanza e con le dovute motivazioni.
Analoghe considerazioni valgono per le modifiche apportate all’art. 158, c. 2, del Codice, ove l’aggiunta della lettera “o-bis” consente ora di procedere alla rimozione forzata anche in presenza di un’area adibita alle operazioni di carico e scarico anche solo di merci.

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