Revisioni 2018

Pubblichiamo un approfondimento di G. Carmagnini sulle novità nell’ambito delle revisioni dei veicoli

18 Gennaio 2018
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Approfondimento di G. Carmagnini

Introduzione

Il 2018 vedrà delle sostanziali novità nell’ambito delle revisioni dei veicoli, perché dal 20 maggio, salvo proroghe, andrà in pensione il decreto ministeriale 408/98, che per 20 anni ha disciplinato la revisione dei veicoli. Infatti, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 è stato operato il recepimento della direttiva 2014/45/UE, relativa ai controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che aveva abrogato la direttiva 2009/40/CE, la quale, a sua volta, aveva abrogato la direttiva 96/96/CEE che era stata recepita dal decreto 408/98.
Il nuovo decreto disciplinerà la revisione dei veicoli M1, M2, M3 (veicoli trasporto persone) – N1, N2, N3 (veicoli trasporto cose) – O1, O2, O3, O4 (rimorchi) – L1e, L2e, L33, L4e, L5e, L6e, L7e (ciclomotori e motoveicoli) – T1b, T2b, T3b, T4b, T5 (trattori a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h). Quindi, una prima novità riguarderà i rimorchi di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate per trasporto cose o alloggiamento di persone, la cui revisione era stata in passato affidata a provvedimenti estemporanei, poi non ripetuti nel tempo, di cui meglio si dirà nello specifico paragrafo.
Il decreto si applicherà, inoltre, ai veicoli atipici (con esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che effettuano la revisione con le cadenze ordinarie previste per categoria, ai sensi del dm 17 dicembre 2009); non si applica, invece, alle macchine agricole (con esclusione dei trattori a ruote T1b, T2b, T3b, T4b, T5) in quanto la revisione di tali veicoli è disciplinata dal dm 20 maggio 2015, secondo quanto meglio si preciserà nell’apposito paragrafo. Sono esclusi anche i veicoli ad uso speciale per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre, con velocità di progetto inferiore o uguale a 40 km/h, immatricolati in Italia che circolano esclusivamente nel territorio nazionale.
La cadenza della revisione rimane pressoché invariata e sarà quindi annuale per i veicoli M2, M3, N2, N3, O3, O4, nonché per i veicoli M1 o L motoveicoli in servizio di piazza o NCC e per i veicoli atipici (ad esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico).
La revisione dovrà essere effettuata entro 4 anni dalla data della prima immatricolazione e, successivamente, entro 2 anni dal precedente controllo, quando si tratta di veicoli M1, N1, O1, O2, T1b, T2b, T3b, T4b, T5 e dei veicoli di categoria L.
Anche il riferimento della scadenza rimane invariato e continua ad essere disposta la revisione entro il mese di rilascio della carta di circolazione (prima revisione) ed entro il mese del precedente controllo (revisioni successive alla prima).
Il decreto richiama poi le revisioni singole previste dall’articolo 80, comma 5 (sicurezza, rumorosità e inquinamento) e dell’articolo 80, comma 7 (incidenti con gravi danni), per cui non si registrano novità per tali aspetti.
Gli allegati individuano poi le aree di controllo e la classificazione delle “carenze” riscontrate in sede di revisione. Le carenze sono classificate secondo la gravità del difetto riscontrato come lievi, gravi e pericolose. Sono lievi se non hanno conseguenze significative per la sicurezza o l’ambiente, ovvero se si tratti di non conformità poco significative. Sono gravi se possono pregiudicare la sicurezza o l’ambiente, ovvero se si tratta di non conformità più gravi. Sono pericolose se rappresentano un rischio diretto o immediato per la sicurezza stradale, o hanno ripercussioni certe sull’ambiente tali da vietare immediatamente l’utilizzo del veicolo sulle strade.

Continua a leggere l’articolo