La cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle esattoriali, si applica anche alle sanzioni per violazione al CdS?

Pubblichiamo un approfondimento di M. Ancillotti in merito alla riscossione delle sanzioni amministrative

19 Gennaio 2018
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Approfondimento di M. Ancillotti

In risposta al quesito si propone lo stralcio tratto dal libro “La riscossione delle sanzioni amministrative” II edizione, M. Ancillotti e C. Carpenedo, Maggioli, 2018, attualmente in fase di stampa.
Gli articoli 6 e 6-ter del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella legge 1° dicembre 2016, n. 225 hanno delineato un nuovo e più percorribile istituto volgarmente definito di rottamazione delle cartelle di pagamento, ma tecnicamente qualificato come definizione agevolata. Nella sostanza una sanatoria parziale di quanto dovuto dal contribuente. Più recentemente l’articolo 1 della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 ha allargato in modo significativo l’ambito di operatività della definizione agevolata che adesso però propone un labirinto di date, adempimenti, pagamenti, comunicazioni che davvero mette alla prova anche il più esperto enigmista e che comunque proviamo a riproporre in sintesi al lettore.
Partiamo dal dato normativo di riferimento e cerchiamo di analizzare partitamente le diverse disposizioni muovendo dall’articolo 6 relativo alla procedura tramite ruolo, avendo però presente che la definizione agevolata, pur con qualche atto amministrativo aggiuntivo, si applica anche alle entrate riscosse tramite ingiunzione fiscale.
In generale la definizione agevolata consente l’estinzione del debito contenuto nel singolo carico iscritto o affidato attraverso il pagamento di capitale e interessi nonché dell’aggio proporzionalmente dovuto su tali somme da pagare e delle spese dovute all’Agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione; non sono dovuti, invece, le sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e gli interessi di mora, il cui venir meno dell’obbligo di pagamento costituisce il beneficio per il debitore conseguente al perfezionamento della definizione agevolata.
L’articolo 6, comma 1, del d.l. 193/2016 si concentra sui carichi affidati agli agenti della riscossione.
Il legislatore non definisce espressamente il significato di “carico”. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con circolare 8 marzo 2017, n. 2/E per “carichi affidati agli Agenti della riscossione” la norma intende fare riferimento a quelli affidati agli Agenti della riscossione per il relativo recupero coattivo. In particolare, precisa la citata circolare dell’agenzia delle entrate, “dal tenore letterale della norma che utilizza il termine “affidati” sembra evincersi che il legislatore intenda riferirsi a quei carichi che sono stati trasmessi all’Agente della riscossione e, quindi, usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore.” Stupisce ancora una volta come il Legislatore non sia in grado di essere preciso sulla determinazione del dies a quo di affidamento del ruolo agli agenti della riscossione. Sul punto, ricordiamo, sarebbe stato appena il caso di ricordare che, almeno per la procedura tramite ruolo, la data di consegna all’agente della riscossione è determinata in modo virtuale, ma certo, dalle scansioni temporali determinate dal d.m. 321/1999 e, in tutti i casi, coincide con il giorno 10 o 25 del mese. Del resto la data di consegna del ruolo rappresenta un momento nel tempo di straordinaria importanza perché cristallizza il passaggio tra ente creditore ad agente della riscossione e determina la decorrenza di avvio di una serie di adempimenti da osservare entro scadenze predeterminate, tutte decorrenti appunto dalla data di consegna del ruolo. Riteniamo di poter dire con certezza che all’espressione affidati utilizzata nella norma debba attribuirsi il significato di data di consegna del ruolo in base alle scadenze proposte dal d.m. 321/1999. Più difficile determinare con chiarezza la data di affidamento all’agente della riscossione di quote riscosse tramite ingiunzione fiscale per la mancanza di norme simili a quelle contenute nel d.m. 321/99 e per la diversa articolazione cronologica della procedura. Di solito si surroga la mancanza di norme espresse in tal senso con previsioni regolamentari interne ove la data di consegna dell’ingiunzione fiscale va a coincidere con la data di notifica dell’ingiunzione fiscale o con quella di affidamento concreto all’agente della riscossione.
Originariamente era prevista questa unica scansione temporale. Ci si riferiva cioè a tutti i ruoli consegnati all’agente della riscossione dal 2000 fino al 31 dicembre 2016.

Dopo la conversione in legge del d.l. 148/2017 la procedura di definizione agevolata si rivolge oggi a tre diversi complessi di situazioni:

1. ruoli dal 2000 al 2016 con dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.l. 193/2016, secondo le originarie scansioni temporali e date, presentata sulla base delle disposizioni originariamente contenute nel d.l. 193/2016;

2. ruoli dal 2000 al 2016:
a) che non siano stati oggetto di dichiarazione rese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.l. 193/2016 (cioè che non abbiano in precedenza aderito alla definizione agevolata secondo l’originario schema indicato dal d.l. 193/2016);
b) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 (in sostanza una sorta di seduta di recupero per coloro che non sono stati in grado di onorare completamente il piano di dilazione già sottoscritto);

3. ruoli dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017

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