Modifiche al codice della strada e promozione dell’uso della bicicletta

Il 31/01/2018 è stata pubblicata la legge 11 gennaio 2018, n. 2 che detta disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica

2 Febbraio 2018
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Dal 15 febbraio 2018 entrano in vigore alcune modifiche al codice della strada, finalizzate a promuovere la mobilità mediante i velocipedi. La legge 11 gennaio 2018, n. 2, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 2018, tra le altre novità di minor impatto operativo, va a modificare il codice della strada per quanto concerne, in particolare, le sagome limite e le sporgenze di carico degli autobus destinati al noleggio, da gran turismo e di linea.

L’articolo 1 del codice subisce la modifica del comma 2 proponendo tra le finalità perseguite dal legislatore la promozione della mobilità sostenibile e l’uso dei velocipedi. A quanto indirizzo di massima seguono le modifiche dell’articolo 61 e dell’articolo 164 del codice. L’articolo 61 è stato modificato per consentire agli autobus da noleggio da gran turismo e di linea, oltre che l’installazione dei portabagagli e dei portasci posteriori a sbalzo, anche dei portabiciclette; le sole strutture portabiciclette potranno essere installate anche anteriormente, ma sempre secondo le direttive stabilite dal MIT. La modifica è coordinata poi con quella dell’articolo 164, modificato con l’introduzione del comma 2-bis per consentire lo sbalzo anteriore di tali portabiciclette fino a un massimo di 80 centimetri rispetto alla sagoma del veicolo.

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