Art. 120 C.d.S.: incostituzionalità del comma 2

Corte Costituzionale 9/272018, n. 22: illegittimità costituzionale comma 2, art. 120 C.d.S., nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» − invece che «può provvedere» − alla revoca della patente di guida, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

14 Febbraio 2018
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2 del nuovo codice della strada nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente di guida da parte del Prefetto per l’ipotesi di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990) intervenuta in data successiva a quella di rilascio della patente medesima.

Con la prima questione, il Tribunale chiede alla Corte di accertare se il novellato art. 120 C.d.S. – nel prevedere l’applicabilità della revoca della patente di guida nei confronti di soggetti condannati, per reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), ancorché commessi (come nel caso della ricorrente del giudizio a quo) in data anteriore a quella (8 agosto) di entrata in vigore della novella del 2009 – non leda il principio di irretroattività delle sanzioni penali, riferibile anche alle sanzioni, come quella prevista dalla norma denunciata, da ritenere «sostanzialmente» tali, poiché seriamente afflittive, in applicazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Dal che, appunto, la sospettata violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della CEDU.

La seconda questione investe l’“automatismo” della revoca prefettizia, che la normativa censurata ricollega alla condanna per reati, in materia di stupefacenti, con riguardo ai quali la disciplina speciale (art. 85 dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990) prevede, invece, che sia il giudice penale a decidere se applicare o meno (e per quale durata) la pena accessoria del «ritiro della patente».

Diversamente dal “ritiro” della patente disposto dal giudice penale ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, la “revoca” del titolo in via amministrativa, di cui alla disposizione censurata, non risponde ad una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti e trova, viceversa, la sua ratio nell’individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, cui è rilasciata la patente di guida, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno.

Mentre il giudice penale ha la “facoltà” di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha invece il “dovere” di disporne la revoca.

Per tali profili di contrasto con l’art. 3 Cost., va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, C.d.S., nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» − invece che «può provvedere» − alla revoca della patente di guida, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare per reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

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