Reato di “violenza privata” per l’automobilista che ostruisce la strada

Cassazione penale, sentenza 5/2/2018, n. 5358: il fatto stesso di impedire ad altri automobilisti di transitare sulla strada pubblica o di riprendere la marcia» è sufficiente per parlare di «violenza privata»

26 Febbraio 2018
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A seguito di un diverbio tra due automobilisti, uno dei due contendenti, per ripicca, blocca la vettura per quasi una decina di minuti, così da impedire all’altro automobilista di ripartire col proprio veicolo.

L’automobilista che per ripicca ha bloccato l’altro conducente viene condannato, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, per «violenza privata». Secondo i Giudici «l’uomo ha impedito all’altro automobilista di riprendere la marcia, lasciando che il proprio veicolo ostruisse la strada per un apprezzabile lasso di tempo».

Giudizio condiviso anche dalla Cassazione secondo cui «il fatto stesso di impedire ad altri automobilisti di transitare sulla strada pubblica o di riprendere la marcia» è sufficiente per parlare di «violenza privata».

Da valutare la richiesta del legale dell’automobilista ritenuto responsabile di «violenza privata», finalizzata ad ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

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