Verbale nullo senza l’indicazione della taratura dell’autovelox

Cassazione civile, ordinanza 06/03/2018, n. 5227: in mancanza di tale elemento il verbale di accertamento della violazione del superamento della velocità massima è da considerarsi nullo

28 Marzo 2018
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Gli strumenti di misurazione della velocità, al pari di qualsiasi altro strumento elettronico, sono naturalmente soggetti a variazione delle caratteristiche – con conseguenti alterazioni in relazione ai valori misurati – in ragione dell’invecchiamento dei suoi componenti, ma anche per urti accidentali, vibrazioni, shock meccanici e termici.

Pertanto, la mancanza di verifiche periodiche in relazione alla loro completa efficienza potrebbe pregiudicarne il corretto funzionamento.
Necessaria quindi la taratura periodica dell’apparecchiatura rilevatrice della velocità, controllo, peraltro, che deve espressamente essere indicato come avvenuto nel verbale di contestazione, atteso che solo in questo caso l’accertamento della violazione può ritenersi affidabile, con la conseguenza che spetterà all’opponente provare il difetto di fabbrica, di installazione ovvero il malfunzionamento dell’apparecchio.

In mancanza di tali elementi il verbale di accertamento della violazione del superamento della velocità massima sarà da considerarsi nullo.

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