Verifica periodica di taratura

Sino alla prossima scadenza della verifica di taratura effettuata prima del 31 luglio 2017 si possono utilizzare gli apparecchi verificati secondo le disposizioni previgenti rispetto dal D.M. n. 282/2017. Lo conferma il MIT

4 Aprile 2018
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Con il Parere prot. n. 6170 del 11/10/2017 il MIT precisa che il campo di velocità per eseguire le verifiche di taratura dei dispositivi che rilevano la velocità istantanea è generalmente compreso tra i 30 e i 230 Km/h, secondo quanto riportato al punto 3.1 dell’allegato al D.M. 282/2017, quale che sia il tipo di taratura (in fase di approvazione, in fase di verifica iniziale, e in fase di verifica periodica), a prescindere dal tipo di
strada. Fanno eccezione la taratura periodiche per dispositivi inamovibili e fissi (punto 3.3) per i
quali la velocità dei veicoli devono essere distribuite tra quelle permesse (possibili) nella tratta dove
è installato il dispositivo.

Per le apparecchiature già in uso e sottoposte a procedure di verifica periodica, la verifica periodica di taratura dovrà essere eseguita alla scadenza naturale dell’ultima verifica eseguita e comunque entro un anno dalla pubblicazione del D.M.

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