IL CASO – Conducente in stato di ebbrezza, senza casco e senza patente – ciclomotore di proprietà della madre – applicazione del fermo e valutazione dell’estraneità al reato

Conducente di ciclomotore cade autonomamente a terra; intervento della pattuglia che accerta: guida senza casco protettivo, guida senza patente (non recidivo) e guida in stato di ebbrezza grave. Confisca amministrativa

17 Aprile 2018
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Conducente di ciclomotore cade autonomamente a terra; intervento della pattuglia che accerta: guida senza casco protettivo, guida senza patente (non recidivo) e guida in stato di ebbrezza grave. La madre non convivente è la proprietaria del ciclomotore ed è evidente che la circolazione del figlio non è avvenuta contro la volontà, bensì con la mera “tolleranza” ovvero “negligenza” della madre, sanzionata anche per l’incauto affidamento rispetto alla guida senza patente del figlio.

Domande:

– rispetto ai due fermi amministrativi (60 gg. per la prima violazione e tre mesi per la seconda), che prevedono due diverse tipologie di affidamento, il ciclomotore può essere immediatamente affidato in custodia alla proprietaria (art. 171 Cds) ovvero i primi 30 in depositeria (art. 116 Cds)?

– è applicabile il “favor rei” con affidamento immediato alla proprietaria, non fosse altro per evitare alla stessa gli oneri finanziari della custodia in depositeria?

– la madre proprietaria, alla luce dell’incauto affidamento di quanto sopra, può essere considerata persona non estranea al reato anche rispetto all’ebbrezza grave del figlio, con il conseguente sequestro per la confisca amministrativa del ciclomotore?

Effettivamente pare ragionevole ritenere che la proprietaria, pur consapevole del mancato possesso del titolo di guida del figlio, può non essere ritenuta tale rispetto all’alterazione alcolica in cui il figlio si è posto.

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