Ztl: legittima la contestazione di accesso anche se fondata su un solo fotogramma

Cassazione civile, ordinanza 28/3/2018, n. 7671: il verbale di contestazione dava conto di tutti gli elementi necessari ai fini dell’accertamento della violazione

24 Aprile 2018
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Un automobilista ricorre per Cassazione denunciando che secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 2697 c.c. e del regolamento privacy, il solo fotogramma del veicolo prodotto dal Comune a fronte dei 4 ingressi non autorizzati in ztl sarebbe stato inidoneo ai fini dell’accertamento svolto.

Il Supremo Collegio afferma che correttamente il «verbale di contestazione dava conto di tutti gli elementi necessari ai fini dell’accertamento della violazione». Difatti, «la rilevazione con sistema automatico, aveva consentito nella specie di individuare il luogo del transito non autorizzato, tenuto conto del posizionamento dell’apparecchio rilevatore, nonché il giorno e l’ora del transito, e che si trattava di transito e non di sosta, come era evidente anche dal fotogramma prodotto».

Inoltre, è inammissibile «per difetto di specificità del ricorso la questione riguardante la produzione, da parte del Comune, di un solo fotogramma a fronte della contestazione di 4 ingressi non autorizzati in zona a traffico limitato», in quanto «non risulta né dal ricorso né dalla sentenza impugnata, che il tema difensivo così prospettato sia stato sottoposto al Giudice d’Appello, con la conseguenza che la questione deve essere ritenuta nuova, e come tale ne è precluso l’esame».
La Corte pertanto rigetta il ricorso.

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