Lavoro di pubblica utilità in caso di ebbrezza alla guida

Qualsiasi tipologia d’incidente stradale, provocato dal conducente in stato d’ebbrezza alcolica ovvero dal conducente in stato d’intossicazione da stupefacenti (ed a fortiori dal conducente che si trovi ad un tempo in stato d’alterazione sia alcolica che da stupefacenti), impone l’applicazione del comma 2-bis dell’art. 186 e dunque esclude l’applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dal comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S.

La norma incriminatrice di cui all’art. 186 C.d.S. prevede al comma 9-bis ed al comma 8-bis, infatti, la possibilità della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità solo se il condannato non abbia provocato un incidente stradale: “al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo”.

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