Situazioni pratiche ed operative

Provvedimenti di limitazione emanati ai sensi degli artt. 7 C.d.S. e 118 Reg. C.d.s. – Zone a traffico limitato non applicabili solo ad una strada. Definizione di “area” sottoposta a ztl

27 Giugno 2018
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PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE EMANATI AI SENSI DEGLI ARTT. 7 CDS e 118 Reg. C.d.s.

Come è noto gli enti proprietari delle strade sono tenuti al rispetto delle norme contenute negli articoli 6 e 7 del Codice della Strada.
In particolare, qualora nelle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a), da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada.
In mancanza di tale attività istruttoria l’ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria.
Per il caso specifico si richiama l’art. 118 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada ( Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli ) che prescrive:

“ il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A …… METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata dall’articolo 61 del Codice;

il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A ……. METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l’altezza ammissibile sulla strada è inferiore all’altezza dei veicoli definita dall’articolo 61 del Codice;

il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A …… METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile è inferiore alla lunghezza dei veicoli definita dall’articolo 61 del Codice;

il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A … TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita è inferiore a quella massima consentita ai sensi dell’articolo 62 del Codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale può essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente;

il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A …. TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull’asse più caricato è inferiore a quella stabilita dall’articolo 62 del Codice.

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