Imbrattamento e deturpamento di cose altrui

Corte Costituzionale, sentenza 17/5/2018, n. 102: sanzioni ai writing

20 Luglio 2018
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Il danneggiamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati, anche a seguito dell’intervento di depenalizzazione realizzato dal d.lgs. n. 7/2016, continua a costituire illecito penale, anche se realizzato senza violenza alla persona o minaccia o condizioni consimili, punito più severamente dell’imbrattamento.

L’articolo 639 c.p. “salvato” dalla Consulta con la sentenza n. 102/2018: chi imbratta i palazzi rischia la reclusione da uno a sei mesi o una multa da 300 a mille euro, sanzioni che aumentano se il graffito compare sopra monumenti o in aree di interesse artistico. Sono comunque applicabili le sanzioni alternative (servizi sociali).
Si aggiungono poi le sanzioni dei Comuni: a Roma è prevista una sanzione amministrativa da 300 a 500 euro e l’obbligo per il graffittaro di ripulire entro 15 giorni la parete. A Milano le sanzioni vanno da 100 a 500 euro.

Nella seconda questione di legittimità costituzionale, si discute dell’imbrattamento di un’autovettura e, tra le ipotesi nelle quali il danneggiamento conserva rilevanza penale, rientra quella del danneggiamento commesso su cose esposte, per necessità, per consuetudine o per destinazione, alla pubblica fede (art. 635, comma 2, n. 1, c.p.).

Secondo la giurisprudenza le autovetture devono considerarsi cose esposte alla pubblica fede allorché siano parcheggiate sulla pubblica via, o anche in luogo privato, ma aperto al pubblico o, comunque sia, facilmente accessibile da chiunque, pertanto, il danneggiamento di autovetture parcheggiate nei modi indicati costituisce tuttora reato.

Nella fattispecie, la questione risulterebbe rilevante solo qualora, all’atto dell’imbrattamento, l’autovettura della persona offesa non fosse parcheggiata nella pubblica via, ovvero in luogo privato aperto al pubblico o, comunque sia, agevolmente accessibile: circostanza che non emerge dall’ordinanza di rimessione, che non fornisce alcuna indicazione riguardo al luogo in cui l’autovettura imbrattata si trovava al momento del fatto. Anche la seconda questione di legittimità costituzionale, quindi, risulta inammissibile.

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