Differenza ai fini assicurativi tra veicolo di trasporto e macchina di lavoro
Nei due precedenti approfondimenti in merito alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sul concetto di circolazione stradale ai fini dell’applicazione delle direttive europee sull’obbligo dell’assicurazione dei veicoli a motore, sono state prese in considerazione due sentenze nelle quali era stato evidenziato il concetto di funzione abituale del veicolo.
Secondo la Corte, infatti, a prescindere dall’area nella quale il veicolo è utilizzato, il concetto di circolazione stradale deve essere considerato in stretta correlazione con il tipo di utilizzo. Infatti, se il veicolo è utilizzato in quanto tale, cioè per il trasporto di persone o di cose, deve sempre essere considerato in circolazione ai fini degli obblighi assicurativi stabiliti dalle direttive europee in materia.
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