Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113. Pacchetto sicurezza 2018. Prime osservazioni (parte III)

11 Ottobre 2018
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Gli articoli 20 e 21 del d.l. contengono disposizioni finalizzate, rispettivamente, ad estendere l’operatività del c,d daspo in occasione di manifestazioni sportive, che ora potrà essere adottato anche nei confronti di soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 159/2011, (soggetti indiziati di reati di terrorismo), e l’ambito territoriale di applicazione del daspo urbano (ossia dell’ordine di allontanamento di cui agli articoli 9 e 10 del d.l. 14/2017).
In relazione a questo secondo intervento, l’articolo 9 del d.l. 17/2017 prevedeva tre diverse opportunità di disporre l’ordine di allontanamento: al comma 1 si collegava tale misura alla commissione di condotte dirette a limitare la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti; al comma 2 si disponeva l’estensione dell’ordine di allontanamento anche nei confronti di chi avesse commesso violazione degli articoli 688 (ubriachezza), 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza) ovvero relativi all’esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche.

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