Contraffazione grossolana ed applicazione art. 474 C.P.

12 Dicembre 2018
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Con l’ordinanza n. 52288/2018, la settima sezione penale specifica che secondo la consolidata giurisprudenza è configurabile il delitto di cui all’art. 474 C.P., cioè la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che tale fattispecie tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio.

E’ configurabile pertanto un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre l’effettiva realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (ex multis Sez. 5, n. 5260/14 del 11/12/2013, Faje, Rv. 258722).