Armi: l’obbligo del certificato medico per la detenzione

9 Agosto 2019
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Scade il 14 settembre il termine per la presentazione al commissariato di Pubblica Sicurezza o, in assenza, al comando dell’Arma dei Carabinieri, del certificato medico che attesta il possesso dei requisiti per coloro che possiedono armi, anche in collezione.

Il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104, in attuazione di direttiva comunitaria, ha infatti prescritto l’obbligo di presentare ogni cinque anni un certificato medico dal quale risulti che il detentore di armi non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d’intendere e di volere. Nella fase di prima applicazione della nuova normativa, entrata in vigore il 14 settembre 2018, ai detentori di armi è stato concesso un anno di tempo per produrre tale certificato medico.

Allo scadere dell’anno, pertanto entro il 14 settembre 2019, i singoli interessati saranno formalmente diffidati a produrre la certificazione medica entro i successivi 60 giorni. Decorso inutilmente quest’ultimo termine, le armi verranno ritirate cautelarmente dalle Forze di Polizia e gli atti saranno trasmessi al prefetto per l’emissione del divieto di detenzione armi.

L’obbligo, per espressa previsione normativa, non si applica:

  • ai detentori che siano anche titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità. A tal proposito si evidenzia che, in caso di licenza non più rinnovata, i cinque anni decorrono dalla scadenza dell’ultimo rinnovo;
  • ai collezionisti di armi antiche.

La certificazione medica

Può essere rilasciata dal settore medico-legale delle Asl, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio.