Il provvedimento di revisione della patente a seguito di incidente stradale deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento per consentire la partecipazione da parte dell’interessato

16 Agosto 2019
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Tar Toscana sez. II sentenza 934 del 22 giugno 2019

Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. *** *** impugna il provvedimento del 4 aprile 2019 della Motorizzazione Civile di Arezzo che dispone la revisione della patente di guida di cui egli è titolare mediante nuovo esame di idoneità medica e tecnica, ciò a seguito dell’incidente stradale allo stesso occorso in data 6 novembre 2017 ed invocando la previsione dell’art. 128 del Codice della Strada.
Nei confronti del citato provvedimento il ricorrente articola le seguenti censure:
– “Violazione e falsa applicazione dell’art. 128 C.d.S. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della Legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria Carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento dei fatti. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione del principio di buon andamento nella Pubblica Amministrazione previsto dall’art. 97 della Costituzione”;
– “Eccesso di potere per inadeguatezza della motivazione ed insufficiente istruttoria. Carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione del principio di buon andamento nella Pubblica Amministrazione previsto dall’art. 97 della Costituzione”.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Chiamata la causa alla camera di consiglio del 18 giugno 2019 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dato di ciò avviso alle parti.
In seno alla prima complessa censura il ricorrente si duole della violazione della garanzie procedimentali ed in specie della violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, poiché, pur avendo egli presentato osservazioni a seguito dell’avvio del procedimento, le stesse non sono state esaminate dall’Amministrazione ed anzi nel provvedimento gravato si afferma che l’interessato non avrebbe presentato alcuna memoria nell’ambito del procedimento amministrativo.
La censura è fondata.
Siamo nella specie in presenza di un provvedimento che dà applicazione alla previsione dell’art. 128, comma 1, del Codice della strada, che dispone la revisione della patente di guida “qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica”. È evidente che il presupposto applicativo della norma è dato da un accertamento fattuale, che deve essere fatto oggetto di valutazione amministrativa, in esito al quale possa giustificatamente giungersi alla conclusione che sussistono dubbi sulla idoneità alla guida del titolare di patente. Un tal tipo di accertamento deve essere compiuto nel contraddittorio dell’interessato, che ha diritto ad avere comunicazione di avvio del procedimento di revisione, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, e di presentare memorie in seno al procedimento, a mezzo delle quali interloquire con l’Amministrazione sulle modalità (ad esempio, come nella specie) di un incidente occorso, al fine di fornire elementi che escludano di poter inferire dall’incidente stesso dubbi sui requisiti di idoneità alla guida dell’interessato. Afferma l’art. 10 delle legge n. 241 del 1990, in relazione alle memorie presentate dall’interessato nell’ambito procedimentale, “che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare [le stesse] ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”. Nel caso di specie il sig. *** *** ha indubbiamente presentato memorie partecipative (come risulta dal doc. 10 di parte ricorrente), svolgendo considerazioni in fatto e in diritto in relazione al procedimento stesso. Ma nel provvedimento gravato l’Amministrazione afferma che “non sono intervenute osservazioni in merito al sinistro in questione”, il che significa che le stesse non sono state in alcun modo valutate dall’organo decidente, che disconosceva la stessa esistenza della memoria in considerazione. Ne deriva la illegittimità del provvedimento gravato, il quale è stato condotto senza la valutazione dell’apporto procedimentale del privato e in relazione a fattispecie nella quale la interlocuzione tra l’organo pubblico e il privato risultava necessaria, per la corretta valutazione della sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 128, comma 1, Codice della Strada.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con annullamento dell’atto impugnato, mentre deve essere respinta la domanda risarcitoria, giacché il pronto annullamento dell’atto esclude che siano nella specie configurabili danni risarcibili. Ritiene il Collegio, alla luce della natura della decisione, che sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Compensa tre la parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.