MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DECRETO 5 luglio 2019 – Modifiche al decreto 20 settembre 2013 in materia di esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. (GU n.195 del 21-8-2019)

23 Agosto 2019
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

Vista la direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio  del  15  luglio  2003  sulla  qualificazione  iniziale   e formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali adibiti al trasporto di  merci  o  di  passeggeri,  recepita  con  il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, Capo II;

Visto il decreto legislativo  16  gennaio  2013,  n.  2, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011,  n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286,  nonche’  attuazione  della  direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE  concernente la patente di guida»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 20 settembre 2013 recante:  «Disposizioni  in  materia  di  corsi  di qualificazione iniziale e formazione periodica per  il  conseguimento della  carta  di  qualificazione  del  conducente,   delle   relative procedure d’esame e di  soggetti  erogatori  dei  corsi»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2014, n. 115;

Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013 recante:  «Disposizioni in materia di rilascio del documento  comprovante  la  qualificazione per l’esercizio  dell’attivita’  professionale  di  autotrasporto  di persone e cose,  denominata  qualificazione  CQC»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2013, n. 102;

Considerata l’esigenza di dettare nuove disposizioni in materia  di esami per il conseguimento della carta di qualificazione iniziale, al fine di rendere la procedura piu’ razionale, semplificata e  tale  da consentire una migliore programmazione delle sedute d’esame da  parte dei competenti uffici Motorizzazione civile;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica dell’art. 11 del richiamato  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti 20 settembre 2013;

Decreta:

 

Art. 1

Modificazioni all’art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013

  1. L’art. 11 del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei trasporti 20 settembre 2013 e’ sostituito dal seguente:    «Art. 11 (Esame per il conseguimento della carta di  qualificazione del conducente).

– 1. L’esame  di  cui  all’art.  19,  comma  1,  del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in  una  prova che  si  svolge  con  sistema  informatizzato,  tramite  questionario estratto da un database predisposto dalla Direzione generale  per  la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti, secondo un metodo di casualita’. Il candidato deve rispondere,  entro novanta minuti, a settanta quesiti, barrando la lettera «V» o  «F»  a seconda che consideri quella  proposizione  vera  o  falsa.  Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti  di  cui  all’art.  7,  comma  4, lettera a), mentre i restanti trenta sono tratti dagli  argomenti  di cui all’art. 7, comma 4, lettere b) o c),  in  ragione  del  tipo  di abilitazione che il candidato intende conseguire. La prova si intende superata se il numero di risposte errate e’, al massimo, di sette.

  1. Il titolare di carta di qualificazione del conducente  per  il trasporto di cose, che intende conseguire anche la qualificazione per il trasporto di persone, sostiene l’esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all’art. 7,  comma  4, lettera c),  indicando  la  risposta  che  ritiene  corretta  con  le medesime modalita’ di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate e’, al massimo, di tre.
  2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente  per  il trasporto di persone, intende conseguire anche la qualificazione  per il trasporto di cose, sostiene l’esame tramite  un  questionario  con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all’art. 7,  comma  4, lettera b),  indicando  la  risposta  che  ritiene  corretta  con  le medesime modalita’ di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate e’, al massimo, di tre.
  3. Il titolare  di  attestato  di  idoneita’  professionale   per l’accesso  alla  professione  di   autotrasportatore,   che   intende conseguire la qualificazione relativa al medesimo  settore,  sostiene l’esame tramite un questionario con quaranta quesiti,  relativi  agli argomenti di cui all’art.  7,  comma  4,  lettera  a),  indicando  la risposta che ritiene corretta con le medesime  modalita’  di  cui  al comma 1. La prova ha durata di cinquanta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e’, al massimo, di quattro.
  4. Il titolare  di  attestato  di  idoneita’  professionale   per l’accesso alla professione di autotrasportatore, che  ha  frequentato un corso ai  sensi  dell’art.  9,  comma  5,  consegue  la  carta  di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato  la  parte pratica del corso, per  mera  esibizione  all’ufficio  Motorizzazione civile dell’attestato di frequenza del corso stesso.
  5. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici Motorizzazione civile, sulla  base  di  procedure   stabilite   dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari  generali  ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da funzionari del Dipartimento stesso, abilitati ai sensi della  tabella IV.1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
  6. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve  essere presentata dal candidato entro il termine di validita’, pari a dodici mesi, dell’attestato di  frequenza  del  corso  propedeutico  che  ha seguito.    8. All’esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4:
  7. a) al  conducente,  gia’  titolare  della   patente   di   guida presupposta dalla carta di qualificazione del conducente  conseguita, e’ rilasciato un duplicato  della  patente  stessa  sulla  quale,  in corrispondenza  della  predetta  categoria,  e’  annotato  il  codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese  ed  anno  di scadenza di validita’ della qualificazione;
  8. b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, e’ rilasciato, previo assolvimento dell’imposta  di  bollo,  un  CAP, conforme  all’allegato  9  del  presente  decreto,   comprovante   il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
  9. Il CAP di cui al comma 8,  lettera  b),  deve  essere  esibito all’ufficio Motorizzazione civile all’atto della  prenotazione  della prova  di  verifica  delle  capacita’  e  dei  comportamenti  per  il conseguimento  della  patente  di  guida:  all’esito  positivo  della predetta prova, sulla  patente  di  guida,  in  corrispondenza  della categoria presupposta, e’ annotato il codice  unionale  «95»  seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di  scadenza  di  validita’ della qualificazione CQC.
  10. Nel caso di esito negativo della prova d’esame di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non puo’ sostenere una nuova prova prima  che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quella precedente.
  11. Al momento della prova d’esame, il candidato cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo esibisce il documento di soggiorno.».

Art. 2

Disposizioni transitorie

 

  1. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

 

Roma, 5 luglio 2019