L’agente di Polizia locale non lava la divisa a proprie spese. Legittimo il recesso nel periodo di prova

2 Settembre 2019
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Il Comandante della Polizia locale ha proceduto, nei confronti di un istruttore di vigilanza, a formalizzarne il recesso per mancato superamento del periodo di prova, tanto che il contenzioso è giunto fino alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 20916/2019, ha confermato l’ampio potere e discrezionalità in capo al dirigente. In particolare il giudice di legittimità ha stabilito importanti principi di diritto che riguardano il superamento del periodo di prova di un dipendente pubblico – esaminando nel caso concreto la competenza dell’atto di recesso – la disparità di trattamento rispetto ad altro dipendente, la differenza ontologica tra recesso dal periodo di prova e licenziamento.

Competenza dell’atto di recesso

Secondo i giudici di legittimità, che richiamano a tal fine principi consolidati in materia (tra le tante Cass. n.31091/2018), la competenza ad adottare l’atto di recesso rientra tra gli atti di gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del Comune che sono riservati alla esclusiva competenza del personale che riveste la qualifica dirigenziale, le cui attribuzioni, ai sensi dell’art. 107, comma 4, del d. lgs. n. 297 del 2000, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative, con la conseguenza che la Giunta Comunale non ha alcun potere di gestione attiva ma esclusivamente la competenza a definire l’indirizzo politico amministrativo. Nel caso di specie, pertanto, il dirigente della Polizia locale con la propria firma si è assunto la responsabilità dell’atto, con la necessaria legittimità dell’atto di interruzione del periodo di prova.

 

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