Idoneità psicofisica alla guida

22 Ottobre 2019
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di lunedì 21 ottobre 2019, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce modifiche all’Appendice II – articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida.

Le nuove norme rendono più semplice ottenere i rinnovi della patente di guida, successivi al primo, per i soggetti trapiantati e per quelli affetti da malattie dell’apparato urogenitale per i quali, all’atto del primo rilascio e, successivamente, del primo rinnovo, la commissione medica locale abbia certificato che le condizioni psicofisiche non siano suscettibili di aggravamento. Per tali soggetti, i rinnovi di validità della patente, a partire dal secondo, possono essere esperiti presso i medici certificatori monocratici. La validità della patente non può essere comunque superiore a due anni.

 

PER APPROFONDIRE

NORMATIVA

Articolo 320  –  Decreto Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (S.O. 18/5/1992 n. 114)
Nuovo codice della strada

 

PER AGGIORNARSI