Daspo anche fuori dallo stadio

25 Ottobre 2019
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Novità in ambito di attività anticrimine nel settore delle manifestazioni sportive.

Il cosiddetto Daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, è stato rivisto da una recente normativa che ha trovato poi applicazione in una circolare emessa dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato a firma del direttore centrale Francesco Messina.

L’obiettivo è quello di fornire ai Questori chiarimenti e indicazioni sull’applicazione delle principali novità.

Tra le innovazioni più rilevanti la possibilità di applicare il Daspo per una serie di reati, tra cui associazione di tipo mafioso, estorsione, incendio, rapine, spaccio di stupefacenti e, in ultimo, il reato di rissa.

La novità normativa consente l’applicazione della misura di prevenzione del daspo nella modalità “fuori contesto”, ovvero, per la sola commissione del fatto, indipendentemente che questo sia stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

La pericolosità verrà vagliata dall’unico requisito previsto, ovvero la denuncia o la condanna anche non definitiva per uno dei reati compresi nella normativa, per i quali si è proceduto negli ultimi 5 anni.

La norma si propone di contenere ulteriormente la contiguità tra criminalità comune e tifoserie violente, profilando, tra i frequentatori dello stadio, quelli appartenenti alla criminalità organizzata o dediti a pericolosi reati.

Un altro punto importante è la validità in Italia di provvedimenti analoghi al Daspo emessi da autorità di paesi dell’Unione europea e la possibilità di valutare, da parte delle Forze di polizia italiane, fatti commessi all’estero per l’emissione del Daspo stesso.

Una modifica ulteriore è rappresentata dall’innalzamento della durata del Daspo da 8 a 10 anni; resta identico il limite minimo di 5 anni.

 

PER APPROFONDIRE

 

NORMATIVA

Decreto Legge 14/6/2019 n. 53 (G.U. 14/6/2019 n. 138)  – Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica