Accorpamento delle funzioni di Polizia Locale. Differenza tra convenzione e Unione dei Comuni

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

La questione riguarda la possibilità di convenzionamento del servizio di polizia locale, che ha visto prima l’utilizzazione, in convenzione ex art. 30 del Tuel, del Comandante tra tre comuni convenzionati, e successivamente, stante l’esperienza positiva, si è concordato di poter procedere all’accorpamento di tutto il servizio di polizia locale, con messa in comune del “personale, le attrezzature, gli automezzi, i servizi e le forniture dedicate a tale servizio”, ma con difficoltà operative di trovare un accordo giuridico e contrattuale non previsto per le convenzioni, a differenza dell’Unione di comuni (art. 32, c. 5, TUEL; art. 70. Sexies CCNL FL 2016-2018).
Ai dubbi, sia giuridici che contrattuali, risponde la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 268/2018 pubblicata solo in data 2 ottobre 2019 che ha evidenziato la differenza tra convenzione (partenariato debole) e Unione di comuni (partenariato forte).

 

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