A rispondere è soltanto chi è residente in Italia

8 Novembre 2019
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Le sanzioni per chi è privo di seggiolini per bambini di età inferiore ai quattro anni con dispositivi antiabbandono si applicano solo a chi è residente in Italia. Esse prevedono il pagamento di 81 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente. In caso di recidiva in due anni la sanzione è di 83 euro e scattano la decurtazione di 5 punti e la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. La legge n. 117 del 1° ottobre 2018 ha modifi cato l’art. 172 del codice della strada, in particolare introducendo il comma 1-bis e prevedendo per il conducente, residente in Italia, dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero, quando viene trasportato un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme per prevenire l’abbandono del bambino all’interno del veicolo. Si tratta dei veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, e dei veicoli destinati al trasporto di merci. Sulla Gazzetta Uffi ciale del 23 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto n. 122 del 2 ottobre 2019 che ha regolamentato le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo. Questo deve segnalare al conducente l’abbandono del bambino sul veicolo sul quale è trasportato, mediante l’attivazione di segnali visivi e acustici o visivi e aptici (cioè vibrazioni), percepibili all’interno o all’esterno del veicolo, in grado di attirare tempestivamente l’attenzione del conducente. Il dispositivo antiabbandono può essere integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini oppure può costituire una dotazione di base o un accessorio del veicolo (compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso) oppure può essere indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo. Il decreto ministeriale è entrato in vigore il 7 novembre; e il Ministero dell’interno, con la citata circolare prot. n. 300/A/9434/19/109/12/3/4/1, ha specifi cato che da questa data sono altresì applicabili le sanzioni previste per il mancato utilizzo del dispositivo di allarme sui sistemi di ritenuta del bambino di età inferiore a quattro anni. Incentivi per l’acquisto L’articolo 52 del decreto legge fi scale n. 124 del 26 ottobre 2019 ( Gazzetta Uffi ciale in pari data) stabilisce, al comma 1, che le agevolazioni fi scali previste all’articolo 3 della legge n. 117/2018 per l’acquisto di seggiolini antiabbandono sono concesse nella forma anche di contributo. Il comma 2, novellando il comma 296 dell’articolo 1 della legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018, prevede l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito fondo e stabilisce la concessione di un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fi no ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili pari a 15,1 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1 milione di euro per l’anno 2020. Si demanda però a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da adottare entro il 10 novembre, l’individuazione delle modalità attuative della disposizione, anche al fi ne di garantire il rispetto del limite di spesa.