L’attività di gestione di rifiuti non autorizzata e il principio di responsabilità

10 Marzo 2020
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E’ frequente, nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo in materia di attività abusive di raccolta e trasporto di rifiuti, che ci si trovi in presenza di soggetti autorizzati a tale attività che ricevono i rifiuti da soggetti non autorizzati.

Apparentemente, nei reati di gestione non autorizzata di rifiuti la condotta vietata dall’art. 256 TUA, infatti, riguarderebbe solo chi effettui abusivamente attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, ma non coloro i quali si limitino a “ritirare” rifiuti da una società non regolarmente iscritta all’Albo e, comunque, non in possesso di regolare autorizzazione.

Ma, a ben vedere e su ciò si è nuovamente espressa la Corte di Cassazione, anche chi ritira i rifiuti sebbene autorizzato, incorrerebbe in tale condotta illecita da individuare nel mancato accertamento dell’abilitazione al trasporto rifiuti del cedente.

Una parte della dottrina ha ritenuto che tale condotta oltre a non esser tipizzata dall’art. 256 TUA, non potrebbe nemmeno essere desunta a seguito di interpretazione estensiva della predetta norma. In sostanza la mancanza di autorizzazione rileverebbe qualora venga ravvisata in capo a coloro che direttamente si occupano della gestione dei rifiuti, mentre non emergerebbe alcun dato normativo circa l’obbligo degli stessi di effettuare una sorta di controllo sulle altre società con le quali si interfacciano, e soprattutto che tale mancato controllo venga penalmente sanzionato.

La giurisprudenza di legittimità, invece, ritiene che nella sua qualità di cessionario, questi debba assicurarsi che chi conferisce i rifiuti sia autorizzato al trasporto.

Sostiene infatti la Corte che è evidentemente non mancante una norma che estenda al titolare della ditta che riceve i rifiuti per avviarli al recupero, l’obbligo di controllo sulle altre società con le quali si interfacciano.

Sia la nella giurisprudenza penale che in quella amministrativa infatti, è consolidato il cd. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti. Ciò comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi.

 

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