Nel caso di confisca facoltativa il provvedimento che la dispone deve essere motivato

Corte di Cassazione Penale sez. III 16/3/2020 n. 10091

24 Aprile 2020
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Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la confisca facoltativa prevista dall’articolo 240, comma primo, del codice penale è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rilevatore dell’effettiva probabilità del ripetersi di un’attività punibile, tanto che, alla luce della natura cautelare della confisca facoltativa, la quale tende a prevenire la commissione di nuovi reati, neppure è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato , necessitando invece un quid pluris, ossia la dimostrazione che il reo, restando in possesso delle cose servite per commettere il reato, reiteri, secondo l’id quod plerumque accidit, l’attività punibile, cosicché, al fine di impedire la futura ripetizione criminosa, si rende necessaria l’emanazione del provvedimento ablativo, strumentale alla tutela degli interessi che il diritto penale, mediante l’applicazione della misura di sicurezza reale, intende preservare.
Con tale motivazione, la III Sez.pen. della Corte di Cassazione n. 10091/2020 ha ritenuto fondato il ricorso del condannato avverso la sentenza del Tribunale che aveva ordinato la confisca e la distruzione del forno di verniciatura e delle attrezzature in sequestro, trattandosi di corpo del reato, in quanto il il primo giudice aveva ricondotto le attrezzature da lavoro ed il forno per la verniciatura nella categoria dei beni costituenti corpo del reato, ritenendo operativa la confisca “obbligatoria”, ex articolo 240, comma secondo, del codice penale, laddove gli stessi dovevano essere annoverati nelle “cose che servirono per commettere il reato”, per le quali opera invece la confisca “facoltativa” contemplata all’articolo 240, comma primo, del codice penale. Cosicché, trattandosi, di una confisca “facoltativa”, il primo giudice avrebbe dovuto motivare in ordine alla sussistenza di un rapporto di asservimento tra la cosa ed il reato, tale da giustificare un provvedimento di natura ablatoria, motivazione, che era stata del tutto omessa.