La diffusione delle riprese sugli organi di polizia

29 Aprile 2020
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Negli ultimi tempi di emergenza sanitaria segnata dalla diffusione del COVID 19, si assiste alla recrudescenza di un fenomeno che si colloca a metà tra l’esercizio di diritti tutelati dall’ordinamento giuridico e l’abuso del diritto; ci si riferisce ad un altro tipo di diffusione mucillaginosa, ovvero alla pratica coltivata da alcuni cittadini che, servendosi di smartphone e digital devices vari, sono soliti riprendere le attività svolte dagli operatori di
polizia per poi diffonderle e pubblicarle su alcuni social network.

Al riguardo, cercando di inquadrare il fenomeno sotto il fascio di luce della privacy, il Garante per la protezione dei dati personali ha avuto modo di affermare che1: “è legittimo fotografare o filmare i funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle FF.PP. impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, ma a patto che ciò non sia espressamente vietato dall’autorità pubblica ed a condizione che le operazioni non siano coperte da segreto istruttorio. L’uso delle immagini e delle riprese deve, quindi, sempre rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Infatti, immagini e filmati rientrano nella definizione di dato personale e sia l’acquisizione, sia la diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice della Privacy”.

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