Legge 24 aprile 2020, n. 27, in vigore dal 29 aprile 2020, di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Tra nuove proroghe e passaggi oscuri

30 Aprile 2020
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Il Parlamento ha iniziato le procedure di conversione in legge dei numerosi decreti legge emessi da febbraio ad oggi per l’emergenza COVID-19.

Solo per avere una visione d’insieme dei provvedimenti aventi forza di legge, attualmente in attesa di conversione, si ricorda che il Governo dal 23 febbraio ad oggi ha emanato i seguenti decreti legge:

  • l. 23 febbraio 2020, n. 6 già convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal d.l. 25 marzo 2020, n. 19, fatta eccezione per gli articoli 3, comma 6-bis e 4;
  • l. 2 marzo 2020, n. 9, d.l. 8 marzo 2020, n. 11 e d.l. 9 marzo 2020, n. 14 abrogati dalla legge di conversione del d.l. 18/2020 qui in commento con salvezza degli atti, dei provvedimenti adottati degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge;
  • l. 25 marzo 2020, n. 19 in attesa di conversione;
  • l. 8 aprile 2020, n. 23 in attesa di conversione.

Ad oggi, quindi, nel complesso, dopo la conversione del d.l. 18/2020 con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, restano da convertire ancora i decreti legge 19/2020 e 23/2020. In particolare il d.l. 19/2020 è, come ben sappiamo, quello che descrive l’apparato sanzionatorio relativo alle violazioni dei provvedimenti COVID–19 ed è stato oggetto di un nostro precedente commento. Per il momento, almeno da quanto appreso dal DDL di conversione, non appaiono modifiche di immediata rilevanza operativa.

Il decreto-legge 18/2020 in commento, anche dopo le corpose modifiche effettuate in sede di conversione, contiene per lo più misure dirette a proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro in questa complicata fase emergenziale.

Il commento si propone di illustrare solo le disposizioni della legge di conversione che trovano un loro specifico ambito di applicazione in materia di polizia locale, con riferimento particolare alla sospensione dei termini, che rappresenta la parte più importante sul piano sanzionatorio, e altre disposizioni di immediata utilità operativa.

Per la restante parte del decreto-legge convertito si rimanda alla eventuale lettura del testo coordinato, attirando l’attenzione degli operatori su alcune disposizioni, non di immediata proiezione operativa, ma di cui si ritiene opportuna una pronta conoscenza.

Al momento e in attesa di auspicate interpretazioni ministeriali esistono alcune disposizioni che, anche ad una attenta lettura, appaiono incomprensibili e per le quali si tenterà di fornire una spiegazione plausibile, almeno sul piano operativo.

Si procede, dunque, alla illustrazione delle disposizioni di maggiore interesse, rinviando alla più semplice lettura di una tabella riassuntiva delle sospensioni dei termini.

 

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