Deposito temporaneo di rifiuti: nuovi limiti

5 Maggio 2020
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Il 29 aprile 2020 è entrata in vigore la L. 24 Aprile 2020 n.27 di conversione del decreto-legge n.18/2020. Con tale provvedimento è stata introdotta una modifica alla disciplina del deposito temporaneo di rifiuti. In particolare, all’art.113 bis è stato previsto l’aumento dei limiti temporali e quantitativi del deposito di rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), n. 2) del Dlgs 152/2006, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.
Con tale novella normativa è stato aumentato il quantitativo massimo di rifiuti fino al doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

Giova rammentare che:

Il deposito temporaneo di rifiuti disciplinato è definito come “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

 

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