Le assunzioni di personale della polizia locale in esercizio provvisorio

13 Maggio 2020
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Il differimento al 31 luglio dell’approvazione del bilancio di previsione sta ponendo problemi di assunzioni di personale in alcuni comuni che hanno visto cospicue cessazioni dovute all’introduzione della cosiddetta “quota cento”, tanto da spingerli a chiedere ai giudici contabili se, in esercizio provvisorio, sia possibile effettuare assunzioni di personale, a tempo indeterminato o determinato. A tali richieste, in ordine di tempo, hanno risposto prima i giudici contabili partenopei (Corte dei conti, Campania deliberazione n.28/2020) e successivamente quelli pugliesi (Corte dei conti, Puglia deliberazione n.37/2020) chiamati a verificare la possibilità di assunzioni di personale della Polizia Locale ritenuto necessario ed indispensabile anche in relazione all’attuale emergenza epidemiologica di cui al DPCM 23.02.2020 e s.m.i.. Infine, a complicare il quadro di riferimento, a partire dal 20 aprile 2020, si aggiunge anche il recente Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, che ha previsto un nuovo regime assunzionale, basato ora sul rapporto tra spese del personale e entrate correnti (al netto del FCDE).


Le indicazioni della Corte della Campania

Al Collegio contabile partenopeo è stato chiesto se sia consentito, in esercizio provvisorio, in considerazione del differimento dei termini del bilancio di previsione, procedere all’assunzioni di personale, tramite scorrimento di graduatoria, dopo che l’ente abbia attivato e concluso con esito negativo sia la mobilità volontaria sia quella obbligatoria.

Secondo i giudici contabili, i nuovi principi contabili hanno previsto che in un bilancio di tipo finanziario, quale quello degli enti locali, gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione, come è noto, hanno natura autorizzatoria, costituendo un limite agli impegni ed ai pagamenti con la sola esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e i servizi per conto terzi. A differenza della gestione provvisoria, che si realizza dopo che sia passato anche il periodo di differimento disposto dal Ministero dell’Interno, gli enti in esercizio provvisorio, possono impegnare solo spese correnti (oltre quelle correlate a partite di giro), mentre per la spesa in conto capitale, possono essere impegnate solo somme per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (cfr. art. 163, comma 3, TUEL). In merito agli impegni di parte corrente, il legislatore ha autorizzato gli impegni mensili per un importo non superiore al bilancio autorizzatorio dell’anno corrente approvato l’anno precedente, cui si aggiungono la quota dei dodicesimi non utilizzati nei mesi precedenti al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. Nel caso di specie l’ente è autorizzato ad impegnare una spesa mensile nell’anno 2020 non superiore ad un dodicesimo dello stanziamento autorizzato contenuto nel bilancio di previsione 2019-2021. Il legislatore ha, inoltre, previsto rispetto alla citata regola dei dodicesimi, alcune eccezioni in tema di spesa assentibile ed in particolare:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

In merito alle citate eccezioni, la spesa del personale, secondo il Collegio contabile, non è regolata dalla legge in quanto è programmata dall’ente, non rappresenta una spesa a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, riferendosi, siffatta eccezione, al caso di servizi, oggetto di contratti in scadenza, tra i quali non rileva il contratto di lavoro subordinato. Infine, è qui il rilevo importante sulla decisione della richiesta di parere, la spesa del personale è pacificamente frazionabile in dodicesimi e quindi deve essere considerata nell’ambito delle spese autorizzate nel precedente bilancio di revisione.

In altri termini, se la spesa del personale, da sostenere nel mese in cui si procede all’assunzione non dovesse essere superiore al un dodicesimo della spesa complessiva, l’ente potrà precedere altrimenti, non essendo la spesa del personale rientrante nelle tre eccezioni previste dal legislatore non potrà essere effettuata e si renderà obbligatorio l’approvazione del bilancio di previsione che detta spesa dovrà autorizzare.

Pur fornendo parere positivo all’ente locale istante in caso di spesa non superiore al dodicesimo di quella complessiva, il Collegio contabile avverte su alcune indicazioni della Sezione delle Autonomie sulle spese in dodicesimi. Infatti, la nomofilachia contabile ha evidenziato come il ricorso all’utilizzo dei dodicesimi, possa non apparire idoneo a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio effettivo.

La conferma della Corte pugliese

Anche in questo caso la domanda proposta da un Comune ha riguardato la possibilità di poter procedere all’assunzione di personale, le cui procedure sono state avviate ma non concluse nel corso del 2019, in considerazione della mancata approvazione del bilancio di previsione che il d.l. 18/2020 ha differito, in sede di conversione in legge, al 31 luglio 2020. In ogni caso, si sarebbe in presenza di assunzioni di personale della Polizia Municipale ritenuto necessario ed indispensabile anche in relazione all’emergenza epidemiologica di cui al DPCM 23.02.2020 e s.m.i. .

Il Collegio contabile pugliese, ha rinviato alle medesime conclusioni cui sono giunti i giudici contabili della Campania, i quali hanno chiarito che, in costanza di esercizio provvisorio, occorre rispettare il comma 5 dell’art. 163 TUEL, che consente di poter procedere all’assunzione di spese correnti, come anche quelle relative all’assunzione di personale, nel limite dei dodicesimi.

Le indicazioni del d.P.C.M. sulle assunzioni

Risolta la possibilità di poter effettuare le assunzioni di personale in esercizio provvisorio, nel limite di una spesa complessiva non superiore ai margini in dodicesimi del bilancio provvisorio, è ora necessario verificare il possibile impatto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, il quale ha previsto la decorrenza del passaggio al nuovo regime, sulle facoltà assunzionali degli Enti locali, a partire dal 20 aprile 2020 senza, tuttavia, regolare le assunzioni previste e programmate dagli Enti locali prima di questa data.

In altri termini, cosa succede alle assunzioni di personale già programmate e non concluse alla data del 20 aprile 2020?

In attesa che la circolare esplicativa al d.P.C.M. venga pubblicata, nell’attuale bozza in circolazione è previsto per gli enti locali che, prima della data del 20 aprile 2020, avessero legittimamente avviato procedure assunzionali con il previgente regime, anche con riguardo a budget relativi ad anni precedenti, limitatamente al solo anno 2020 le predette procedure assunzionali sono state salve purché siano state effettuate, entro il 20 aprile, le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Ciò è consentito solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell’allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011). Il principio contabile richiamato, infatti, prevede che “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere   prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio”.

La citata bozza della circolare ha, infine, precisato come, l’eventuale maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le predette procedure assunzionali già avviate, sia stata consentita solo per l’anno 2020.