Legittimazione passiva del Comune in un giudizio per mancata notifica di cartella di pagamento per violazione del C.d.S.

Parere del Servizio consulenza Regione Friuli Venezia Giulia 4/6/2020, n. 18010

17 Giugno 2020
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Pubblichiamo il parere del Servizio consulenza Regione Friuli Venezia Giulia datato 4 giugno 2020, n. 18010 concernente la legittimazione passiva del Comune in un giudizio per mancata e/o irrituale notifica di cartella di pagamento per violazione del codice della strada.

Come si legge nell’abstract/massima posta in apertura di quesito “il diritto di credito per somme dovute per violazione del codice della strada si prescrive in cinque anni dalla violazione commessa, salvo atti interruttivi (art. 209, d.lgs. n. 285/1992; art. 28, l. n. 689/1981). In caso di affidamento dell’attività di riscossione all’agente di riscossione, questi, in forza del ruolo ricevuto dall’ente impositore, redige la cartella di pagamento e la notifica al debitore (artt. 25 e 26, d.P.R. n. 602/1973). La cartella notificata oltre il quinquennio è nulla in quanto ha ad oggetto un credito prescritto; allo stesso modo, i successivi atti dell’esattore – intimazioni di pagamento – devono intervenire entro i cinque anni dalla cartella notificata nei termini, altrimenti sono invalidi in quanto riferiti ad una cartella già prescritta”.

D’altro canto, la cartella notificata oltre i due anni dalla consegna del ruolo è nulla per decadenza dei termini di notifica (art. 1, c. 153, l. n. 244/2007), ma se non sono ancora passati cinque anni dalla violazione, il credito non è ancora prescritto e potrà essere fatto valere in via giudiziaria (ma non più attraverso la cartella a mezzo agente di riscossione).
Ove il soggetto sanzionato contesti, in un giudizio promosso contro l’ente creditore e il concessionario, la mancata e/o irrituale notifica della cartella di pagamento, assumendo che questo abbia determinato la prescrizione del credito, si osserva – sotto il profilo della legittimazione passiva in giudizio – che la Corte di Cassazione riconduce l’azione per mancata notifica della cartella a un’azione di accertamento negativo del credito, inerente al merito della pretesa, in quanto volta a negare che la prescrizione sia stata interrotta dalla notifica della cartella, per cui legittimato passivo è l’ente creditore (mentre il concessionario è legittimato passivo in relazione alla contestazione della sola irritualità della notifica della cartella).

Con riferimento all’ipotesi in cui la prescrizione del credito sia riconducibile alla responsabilità del concessionario della riscossione, per ritardi o irregolarità nell’attività esattoriale, la Corte di Cassazione, argomentando dalla riconducibilità dell’affidamento della riscossione allo schema del mandato con rappresentanza ex lege, ha affermato che l’assicurazione della salvaguardia del diritto di credito rispetto all’estinzione per prescrizione rientra a pieno titolo, ai sensi dell’art. 1710 c.c., nell’ambito della responsabilità del concessionario incaricato.

 

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