Art. 185 – Circolazione e sosta delle auto-caravan

Riflessioni sul codice della strada

3 Luglio 2020
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ARTICOLO C.d.S.

Art. 185 – Circolazione e sosta delle auto-caravan

REGOLAMENTO C.d.S.

Art. 378 – Impianti di smaltimento igienico-sanitario

COMMENTO

La legge 14 ottobre 1991, n. 336, ebbe il merito di disciplinare com­piutamente gli auto-caravan e la disciplina agli stessi relativa, con riguardo alla circolazione e sosta.

Questa disciplina, compiutamente recepita dall’articolo 185 in commento, ha avuto il grande merito di sanci­re che gli effetti della circolazione e della sosta, che non si traduca nell’adattamento del veicolo ad uso campeggio (secondo quanto ben de­finito dal comma 2), non possano essere discriminati.

La norma va necessariamente coordinata con l’art. 7 del C.d.S., che prevede per il comune di istitui­re apposite aree attrezzate per la so­sta ed il parcheggio degli auto-cara­van di cui all’articolo in commento.

Orbene, mentre il concetto di sosta esclude la necessità di avere un’area appositamente attrezzata a tal fine, per il parcheggio è necessario un sistema complesso di infrastruttu­re, che garantisca la corretta tenu­ta delle strutture igienico-sanitarie destinate a raccogliere i residui organici delle acque chiare e luri­de, contenuti negli impianti interni degli auto-caravan. Per quanto la formulazione del primo comma sia sufficientemente lapidaria e finaliz­zata ad escludere che con i poteri di ordinanza locale sia vietata la sosta di questa tipologia di veicoli in ma­niera difforme da altri, è frequente la pratica della inibizione di siffatta prerogativa di uguaglianza nei con­fronti dei camperisti. La corretta interpretazione della norma deve essere poggiata sulla non discrimi­nazione, alla luce delle indicazioni fornite dal comma 2, ovvero se l’au­to-caravan non attenda coprendo una superficie più ampia del mero ingombro del veicolo oppure non poggia al suolo con elementi diver­si dalle ruote e non emette deflussi, non ci sono margini per limitare la sosta di siffatti veicoli. Di contro la materiale realizzazione, di una delle attività che evidenziano intento di attendare, comporta la conseguen­za di integrare gli estremi delle atti­vità di campeggio e di incorrere nel­la violazione delle ordinanze locali che ne limitano l’attività sul territo­rio. Si noterà infatti che le sanzioni, previste nell’articolo in commento, si riferiscono allo scarico abusivo dei residui organici e non già alla realizzazione dell’attività abusiva di campeggio (o dicendo meglio: alla dissimulata attività di campeggio mal celata in una mera sosta). Per­tanto per colpire una simile condot­ta si dovrà far ricorso al potere di regolamentazione locale.

Non si comprende infine il motivo della maggiorazione nella misura del 50% delle tariffe per la sosta e per i parcheggi con riferi­mento agli auto-caravan. Questa appare una vera e propria discrimi­nazione nel contesto di una norma nata proprio per impedire che ve­nissero consumate discriminazioni in danno di questa particolare tipo­logia di veicoli.

GIURISPRUDENZA

T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 26 giugno 2002, n. 309

Sono concettualmente distinte dai campeggi (esercizi ricettivi che richiedono licenza di esercizio, anche L. prov. B. n. 58 del 1988), le aree attrezzate per sosta e parcheggio di auto-caravan, non soggette, finora, a licenza di esercizio e la cui realizzazione è prevista dall’art. 185, D.Lgs. n. 285 del 1992, con delega al regolamento dei criteri per la realizzazione e per l’istituzione da parte dei comuni nei rispettivi territori.