Cassazione Sez. VI civile, Ordinanza n.15694 del 23/07/2020 – Revoca della patente come sanzione accessoria – non esiste un termine per l’applicazione, diverso dalla prescrizione quinquennale

14 Agosto 2020
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omissi

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Piacenza confermava la sentenza di primo grado, di rigetto dell’opposizione proposta da C. Carlo avverso provvedimento di revoca della patente emesso dalla Prefettura di Piacenza a seguito dell’accertamento della violazione di cui art. 218, comma 6, c.d.s. Il giudice appello, per quanto interessa in questa sede, riconosceva che la notificazione della sanzione accessoria, intervenuta novantasette giorni dopo la commissione dell’illecito, doveva ritenersi tempestiva, in applicazione del principio che il dies a quo per la contestazione non decorre dal compimento del fatto, ma da quando l’amministrazione acquisisce la piena consapevolezza.

Contro la sentenza C. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi (il primo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, il secondo motivo in relazione al n. 5 del medesimo articolo 360) intesi a censurare la sentenza per non avere tenuto conto della particolarità della vicenda e della tenuità del fatto, avvenuto appena dopo giorni prima della scadenza del periodo di sospensione e per aver ritenuto tempestiva l’applicazione della sanzioni, nonostante il provvedimento fosse stato notificato oltre novanta giorni dalla violazione. Si rileva che il compiuto accertamento dell’illecito, ai fini del decorso del termine, non richiedeva altro che l’esame del verbale. In applicazione dell’art. 201 del codice della strada il termine per la contestazione differita decorreva perciò della data della commessa violazione.

La causa, su conforme proposta del relatore, è stata chiamata all’udienza camerale dinanzi alla sesta sezione civile della Corte. Il ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è infondato, anche se per una ragione diversa rispetto a quella indicata nella sentenza (art. 384, comma 4, c.p.c.). In primo luogo va evidenziata manifesta inammissibilità, in questa sede di legittimità, delle considerazioni sulla tenuità del fatto e sulla mancata considerazione dei profili umani della vicenda. Il tribunale ha valutato la fattispecie come se la notificazione del provvedimento di revoca della patente di guida costituisse contestazione differita della violazione, mentre la revoca conseguiva all’accertamento della violazione di cui all’art. 218, comma 6, del codice della strada: «Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.050 a Euro 8.202. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo». La revoca della patente di guida, quale sanzione accessoria che consegue alla violazione di determinate norme del codice della strada (nella specie, appunto, l’art. 218, comma 6), costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine. La sanzione, quindi, può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale (Cass. n. 10373/2006: n. 7026/2019). Così corretta la motivazione della sentenza il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese. Sussistono i presupposti per disporre il raddoppio del contributo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.