DECRETO LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130 – Modifiche in materia di immigrazioni, codice penale, esercizi pubblici, locali di pubblico trattenimento ed utilizzo distorto del web

Approfondimento di Federico Michelotti

23 Ottobre 2020
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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 22 ottobre 2020 il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Questo provvedimento, per la parte dell’immigrazione, protezione internazionale e complementare, è nato per apportare le modifiche ai decreti Salvini.

PERMESSO DI SOGGIORNO E CONTROLLI DI FRONTIERA

 Sono state apportate modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico sull’immigrazione.

Viene ammessa la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti, dei seguenti permessi di soggiorno per:

  1. protezione speciale rilasciato dal Questore con validità 1 anno a seguito di non accoglimento della domanda di protezione e con i presupposti di legge, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale;
  2. calamità;
  3. residenza elettiva;
  4. acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide rilasciato per la durante del procedimento di concessione o di riconoscimento, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo;
  5. attività sportiva;
  6. lavoro di tipo artistico;
  7. motivi religiosi;
  8. assistenza minori.

Viene introdotta una modifica alla durata del permesso di soggiorno per cure sanitarie, infatti lo stesso avrà una validità pari alla durata del trattamento terapeutico, rinnovabile fino a che vi siano le necessità di cura lo richiedano.

A seguito delle modifiche non è più ammesso il respingimento, l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Per la valutazione di ciò si valuta fra le altre cose se nello Stato di destinazione vi siano violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Ulteriormente non è più ammesso il respingimento, l’espulsione e l’estradizione quando vi siano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, inserimento sociale, durata del soggiorno, dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali del suo paese di origine.

 

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