Nessun risarcimento ai vigili per il vestiario consegnato in ritardo

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

10 Novembre 2020
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L’oggetto del contendere ha riguardato la mancata sostituzione del vestiario di alcuni agenti di Polizia Locale di un Comune che hanno adito il giudice del lavoro reclamando il risarcimento del danno pari al pagamento dell’indennità sostitutiva, parametrata al valore dell’acquisto delle divise, oltre al risarcimento dei danni all’immagine ed alla dignità personale e professionale, da liquidare in via equitativa. Per la Cassazione (sentenza n.24147/2020) se è vero che il giudice di legittimità ha a suo tempo ravvisato nella mancata fornitura della massa vestiaria un inadempimento contrattuale che legittima l’azione risarcitoria, tuttavia ha condizionato tale risarcimento alla condizione che il lavoratore alleghi e dimostri di avere subito un pregiudizio economico, qual è l’usura di abiti propri o di avere dovuto sopportare un costo per l’acquisto dei beni non forniti dal datore, nel caso di specie i vigili nulla hanno rilevato in merito ai pregiudizi economici subiti con il conseguente rigetto del ricorso intentato.

 

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