Orario di sevizio e festività infrasettimanali

Orientamento applicativo ARAN 4/11/2020 n. CFL117/A

10 Novembre 2020
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Orientamento applicativo ARAN 4/11/2020 n. CFL117/A

Qualora le festività infrasettimanali siano escluse dall’orario di servizio dell’Ente quale trattamento economico sarebbe dovuto in tali giornate al personale turnista appartenente al servizio di Polizia Locale eventualmente richiamato in servizio per specifiche esigenze che dovessero sopravvenire?

Con riferimento alla questione in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare che l’attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia è limitata, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, dlgs 165/2001 e smi, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell’Ente.

Tanto premesso, per quanto di competenza, si deve anzitutto rilevare che se in sede di regolamentazione dell’orario di servizio l’ente decide che all’interno dello stesso, per tutti i servizi e per tutti gli uffici, non sono ricomprese le giornate di festività infrasettimanale, le stesse non possono essere prese in considerazione neppure ai fini dell’articolazione settimanale dell’orario di lavoro del personale.

Quindi, anche per il personale turnista viene meno l’obbligo della prestazione lavorativa.

Ogni valutazione o decisione in ordine alla eventualità di consentire comunque a tutto il personale turnista interessato di non rendere la prestazione dovuta in giornata festiva infrasettimanale è esclusivamente riconducibile all’autonomia gestionale dell’ente che dovrà assumersi ogni forma di responsabilità in ordine alla interruzione del servizio istituzionale, pure in presenza di una organizzazione del lavoro per turni che l’ente ha adottato per garantire proprio la continuità del servizio, nel rispetto della regolamentazione contrattuale.

Premesso quanto sopra,  circa la determinazione del trattamento giuridico ed economico spettante per l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale,  nel caso in cui l’ente abbia previsto un orario di servizio all’interno del quale per tutti i servizi e tutti gli uffici, (e dunque per tutto il personale, sia esso turnante sia non inserito in turnazione) sia esclusa la prestazione lavorativa nelle giornate di festività infrasettimanale, si ritiene opportuno richiamare l’orientamento applicativo RAL 790 pubblicato sul sito istituzionale  www.aranagenzia.it – Orientamenti applicativi contratti ex comparto confluito in “Funzioni locali” – Regioni ed Autonomie Locali – Orario di lavoro – Attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo che, di seguito, si riporta.

“RAL 790

In relazione al quesito siamo del parere che:

  • al personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività in giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica), debba essere applicata la disciplina dell’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000; (maggiorazione del 50% del compenso
    per le ore lavorate ed equivalente riposo compensativo);
  • al personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale, debba essere applicata la disciplina dell’art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; (equivalente riposo compensativo oppure compenso per lavoro straordinario festivo);
  • al personale che, per particolari esigenze di servizio, (e, quindi, non come ordinario lavoro settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in giornata non lavorativa (normalmente il sabato, quando l’orario settimanale è articolato su cinque giorni) compete, ai sensi dell’art. 24, comma 3, la normale valorizzazione delle ore effettivamente effettuate, vuoi ai fini del completamento dell’orario d’obbligo vuoi ai fini delle eventuali prestazioni straordinarie.

Al personale turnista, naturalmente, che ordinariamente, in base al turno assegnato, presta la propria attività nell’arco della settimana, spetta l’indennità di turno chiaramente disciplinata, per le varie tipologie di prestazioni (turno diurno, turno notturno, turno festivo e turno notturno-festivo), dall’art. 22, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.

La disciplina del citato art. 24, comma 1, può trovare applicazione anche nei confronti del personale turnista quando questo, in via eccezionale, sia chiamato a lavorare nella propria giornata di riposo settimanale, secondo il turno assegnato. In tal caso, evidentemente, al lavoratore interessato non spetta l’indennità di turno, ma lo stesso ha diritto alla applicazione della disciplina dell’art.24, comma 1(compenso aggiuntivo pari al 50% del valore economico delle ore lavorate ed equivalente riposo compensativo).”

Riguardo ai contenuti del richiamato orientamento, tuttavia, si ritiene doveroso evidenziare che la norma di cui all’art. 24, comma 2 prende esclusivamente in considerazione il personale che per particolari esigenze di servizio (e quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) ed in via eccezionale, presti la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale.

Secondo la ratio della clausola, quindi, la disciplina ivi contenuta dovrebbe essere riservata esclusivamente a  quei lavoratori che non siano ordinariamente coinvolti in un regime di turnazione poiché, come noto, secondo la più coerente e corretta  applicazione dell’istituto di cui all’art. 23 del CCNL del 21 maggio 2018, l’orario di lavoro del personale inserito nell’organizzazione del lavoro per turni  ricomprende necessariamente anche le domeniche (fermo restando l’obbligo di garantire al lavoratore che presta la sua attività di domenica il recupero del riposo settimanale in altro giorno, secondo il turno assegnato) e le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale.

Infatti, lo scopo dell’organizzazione del lavoro del turno è proprio la garanzia della continuità dell’erogazione del servizio.

In considerazione di quanto precede, pertanto, a parere della scrivente Agenzia, in una fattispecie quale quella in esame, l’utilizzazione dell’istituto di cui all’art. 24, comma 2 e del trattamento ivi previsto anche a favore del personale turnista che per il particolare orario di servizio adottato non sia tenuto a svolgere lavoro in giornata festiva infrasettimanale, ove non gestita con responsabilità ed in relazione ad esigenze di carattere effettivamente eccezionale e straordinario, potrebbe risultare una misura elusiva della corretta applicazione del trattamento normativo ed economico spettante al personale turnista.

Al riguardo, si ricorda che, l’orientamento applicativo formulato dall’Aran in materia di turnazione in giornata di festività infrasettimanale, ha trovato conferma nelle diverse pronunce della Corte di Cassazione che sono intervenute su tale particolare aspetto della disciplina contrattuale dell’orario di lavoro del personale.