Validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11/12/2020 prot.9006

14 Dicembre 2020
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
La Direzione Generale per la sicurezza stradale, con la nota n. 9006 dell’11 dicembre 2020 ha precisato il contenuto della circolare n. 8866 del 4 dicembre 2020 con la quale viene specificato che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali continuano a conservare la loro validità, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Ciò si è reso necessario a seguito dell’emanazione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159  che ha prorogato, senza fissare una  data preordinata, gli effetti di tutte le autorizzazioni in scadenza e scadute, ivi comprese quelle relative ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art.10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento.

 

 CONSULTA LA CIRCOLARE