Progressioni orizzontali e personale in mobilità. La posizione della Cassazione e dell’ARAN

11 Gennaio 2021
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Con l’orientamento applicativo del 7 gennaio 2021 (CFL123) l’ARAN risponde ad una domanda riguardante la valutazione della progressione orizzontale del personale transitato per mobilità presso l’amministrazione che abbia attivato la procedura. Il quesito ha riguardato la possibilità che quel dipendente possa sommare sia il periodo minimo di due anni nella stessa posizione economica sia la valutazione triennale della performance individuale anche presso l’amministrazione di provenienza. Su tale argomento la Cassazione è intervenuta in diverse occasioni.

La posizione dell’ARAN

In merito al periodo minimo di due anni, nella posizione economica della medesima categoria, i tecnici dell’ARAN ritengono che vada sommato anche il periodo svolto presso la precedente amministrazione. Tale indicazione discende dal medesimo istituto della mobilità secondo cui il rapporto di lavoro del dipendente, instaurato originariamente presso l’ente di provenienza, prosegue senza soluzione di continuità presso l’ente di destinazione con gli stessi contenuti e caratteristiche e con la garanzia anche del mantenimento del trattamento giuridico ed economico già in godimento.
Altra questione riguarda, invece, la possibilità di poter computare ai fini del triennio della performance individuale anche i risultati raggiunti presso l’amministrazione di provenienza. Infatti, secondo le disposizioni di cui all’art.16, comma 3, del CCNL del 21 maggio 2018 il triennio di valutazione non rappresenta un requisito di partecipazione, ma l’inderogabile arco temporale di riferimento relativo agli esiti della valutazione della performance individuale da considerare, in base al nuovo sistema, ai fini dell’attribuzione della progressione economica orizzontale. In questo caso, ha precisato l’ARAN, non vi sono clausole contrattuali di riferimento da interpretare, quanto piuttosto si verte in tema di concrete modalità applicative delle regole che ciascun ente può adottare in materia di attribuzione della progressione economica orizzontale. In altri termini, spetta in via esclusiva all’ente, in sede di accordo decentrato, stabilire se tra i criteri attinenti all’esperienza dei dipendenti interessati, nell’ambito professionale di riferimento, possa essere considerata anche quella dell’amministrazione di provenienza in caso di una procedura di mobilità.

 

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