La gestione dei concorsi in epoca COVID

18 Marzo 2021
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L’ultimissimo D.P.C.M. del 2 marzo 2021Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».” fa sorgere alcuni dubbi in merito alle possibilità di svolgimento delle procedure concorsuali.

Va ricordato come precedentemente, a seguito del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 era stato adottato, in data 3 febbraio 2021, il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021.”, vista la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 10, lettera z dello stesso che prevedeva: “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile”.

Inspiegabilmente, almeno guardando alla logica di prevenzione epidemica e non alla necessità di assunzione urgente di questa tipologia di personale, venivano derogati i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e i concorsi per il personale della protezione civile.

La presenza, al massimo, di 30 candidati per sede o per sessione si accompagnava all’adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.

L’oggetto del protocollo erano sia le prove preselettive che le prove scritte delle procedure concorsuali.

Da notare che l’art. 1 comma 10 lettera z del DPCM 14 gennaio 2021 sembrava operare una differenza fra prove preselettive e scritte. Infatti si antepone un divieto generale, dicendo “z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità   telematica …” per poi però consentire, almeno apparentemente, solo le prove selettive e non le preselettive. Infatti: “…a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica …”.

Quello che non si comprende è se si siano volutamente escludere le prove preselettive, considerando il fatto che necessariamente devono svolgersi con tutti i candidati presenti contemporaneamente per un motivo di equità, oppure se si tratti di una svista, considerato che, alla pari delle prove selettive, i candidati si potrebbero disporre trenta alla volta in sedi separate, ma collegate.

Si ritiene quindi che si tratti di una dimenticanza.

 

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