Il decreto “semplificazioni” e le “nuove” opere stagionali

di Stefano Maini

13 Aprile 2021
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La Corte di Cassazione interviene su una delle non poche, e sostanziose, novità recate al T.U. dell’Edilizia dal cd decreto “semplificazioni” (d.l. n. 76/2020, conv. con mod. dalla l. n. 120/2020): la riformulazione della lettera e-bis) dell’art. 6, T.U. – Attività edilizia libera, che, ora, suona così: le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.

Come si vede, la novella ha stabilito il raddoppio del termine di permanenza previgente, con la precisazione, peraltro, che si tratta di un termine “lordo” (… comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto …), termine decorso il quale, la persistenza sul posto del manufatto, non più “precario”, sarà assoggettata al regime del permesso di costruire, con ogni ovvia conseguenza (Cass. pen., n. 17135/2018).

 

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Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore