Regolamento (UE) 165/2014. Guida senza carta tachigrafica
Il Ministero dell’Interno, con circolare 21/4/2021 prot.300/A/3672/21/111/20/3 chiarisce la questione relativa alla guida senza carta tachigrafica digitale nelle more del rilascio della carta stessa.
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Articolo 179 CdS – Cronotachigrafo e limitatore di velocità
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PER APPROFONDIRE
Il tachigrafo – Comportamenti operativi in caso di controllo Il tachigrafo è previsto per i trasporti su strada di: a) persone con autoveicoli con più di otto posti a sedere oltre al conducente (in alcuni testi si legge nove compreso il conducente). Sono in pratica gli autobus; Ne consegue che i veicoli ad “uso speciale”, non essendo adibiti al trasporto di merci, sono esclusi dal rispetto del reg. CE 561/2006 (esempio: autoscala, autopompa, autonegozio, espurgo pozzi neri).
Autoveicoli:
• veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, entro un raggio di 100 km (art. 45 reg. UE 165/2014);
Il conducente controllato alla guida di un veicolo munito di apparecchio tachigrafo è tenuto ad esibire, in relazione ai 28 giorni precedenti rispetto al momento del controllo: – foglio di registrazione analogico se utilizzato solamente crono analogico; – carta tachigrafica del conducente se ha utilizzato solo veicoli dotati di crono digitale; – attestazione delle eventuali deroghe usufruite ai sensi dell’art. 12 del reg. (CE) n. 561/2006; – foglio di registrazione analogico e carta tachigrafica del conducente se ha utilizzato sia su veicoli con crono analogico che digitale. Il Ministero dell’interno con circolare n. 300/A/3302/11/111/20/3 dell’8 aprile 2011 ha precisato che il titolare di carta tachigrafica non è tenuto ad avere le stampe delle giornate trascorse e, con circolare prot. n. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1° settembre 2016 ha precisato che l’obbligo di giustificare le assenze per ferie, malattia o altre motivazioni a suo tempo introdotto dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, è decaduto. Infatti considerato che la Commissione europea (Commissione Clarification n. 7) ha chiarito che la redazione del modulo delle assenze, pur consentita, non è obbligatoria, risultano inapplicabili le sanzioni previste dall’art. 9, commi 4 e 5 del decreto legislativo 144/2008. Ovviamente risulta inapplicabile anche la conseguente violazione prevista dall’art. 180 c.d.s. non potendosi sanzionare la mancanza al seguito di un documento non obbligatorio, ferma restando la facoltà di richiedere all’azienda i necessari chiarimenti in relazione ai periodi non esibiti durante il controllo su strada. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il tachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. |