Pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica sul lavoro pubblico

4 Maggio 2021
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Pubblichiamo alcuni dei pareri espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle norme sul lavoro pubblico.

 

Parere in materia di aspettativa ex art. 18 della legge n. 4 novembre 2010, n. 183.

Il limite ordinamentale di età non è superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario, il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza. Infatti, in alcune ipotesi l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente quando questo non matura alcun diritto a pensione al compimento dell’età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione non oltre il raggiungimento dei settanta anni di età.

 

Limiti al conferimento dell’incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco per il personale in quiescenza

 

Al fine di valutare l’applicabilità dei limiti previsti dall’articolo 5 del d.l. 95/2012 per il conferimento dell’incarico retribuito di Capo di Gabinetto del Sindaco occorre analizzare in concreto il contenuto delle prestazioni oggetto dell’incarico. Se i compiti attribuiti al Capo di Gabinetto si concretizzano nell’esercizio di funzioni direttive e di coordinamento dell’ente, l’attribuzione dell’incarico si configura come elusiva di quanto disposto dalla normativa. Infatti, al personale in quiescenza possono essere attribuiti incarichi direttivi e dirigenziali esclusivamente a titolo gratuito e con durata annuale.

 

Collocamento a riposo d’ufficio per raggiunto limite di età

Il limite ordinamentale di età non è superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario, il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza. Infatti, in alcune ipotesi l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente quando questo non matura alcun diritto a pensione al compimento dell’età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione non oltre il raggiungimento dei settanta anni di età.