Il sequestro preventivo di iniziativa della polizia giudiziaria

di Saverio Linguanti

12 Maggio 2021
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Il codice di procedura penale prevede tre diversi tipi di sequestro:

  • Sequestro probatorio
  • Sequestro preventivo;
  • Sequestro conservativo.

Mentre il sequestro probatorio e quello preventivo hanno finalità investigative, il sequestro conservativo ha una funzione di garanzia, quella cioè di vincolare i beni mobili ed immobili dell’imputato, per garantire il pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali, di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato e delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Il sequestro preventivo trova la normativa di riferimento negli artt. 321, comma 3-bis, 259 e 365 c.p.p., nell’art. 81 disp. att. e nell’art. 10 reg. esec.

La sua funzione è essenzialmente quella di evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, oppure agevolare la commissione di altri reati.

La competenza in merito a questa forma di sequestro spetta in via di principale solamente al Giudice delle indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.

Nei casi di urgenza, il sequestro può essere adottato dal PM con proprio decreto motivato e soltanto in attesa dell’intervento del Pubblico Ministero gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria possono intervenire per adottare il sequestro preventivo, sempre che ricorrano i presupposti di legittimazione previsti dall’articolo 321 c.p.p.

 

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