PNRR – Pubblicata la conversione in legge

Legge 29/7/2021 n. 108 (G.U. 30/7/2021 n. 181)

2 Agosto 2021
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021, S.O. n. 26, è pubblicata la Legge 29 luglio 2021, n. 108: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

 

PER APPROFONDIRE

Decreto Legge 31/5/2021 n. 77 coordinato con la legge di conversione 29/7/2021, n. 108

 

IN EVIDENZA

Nuove competenze per il Sindaco in caso di TSO

Tra le novità del provvedimento si evidenzia quella contenuta nell’art. 39-quater, relativa all’obbligo per il Sindaco di comunicare al Prefetto l’adozione dell’ordinanza di TSO per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici (e qui sta il problema, per cui si suppone che la comunicazione vada sempre effettuata, oppure che sia necessario un preventivo parere del medico competente) per l’idoneità all’acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Inoltre, le Forze di polizia (e quindi non la PM) possono disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma del TULLPS.

Di seguito il testo della norma in commento

«2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi’ stabilite le modalita’ informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualita’ di autorita’ sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l’adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l’idoneita’ all’acquisizione e alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonche’ al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto».

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorita’ sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l’idoneita’ all’acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonche’ al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell’ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o e’ titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall’articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilita’ per l’ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma.