Polizia giudiziaria – Acquisizione di plichi o di corrispondenza

di Luca Ramacci

12 Agosto 2021
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Nel corso dell’attività di indagine svolta di iniziativa può verificarsi la necessità di acquisire plichi o corrispondenza. Qualora i plichi si presentino sigillati o altrimenti chiusi, l’art. 353, primo comma c.p.p. dispone che l’ufficiale di Polizia Giudiziaria (e non anche l’agente) li trasmetta intatti al Pubblico Ministero, il quale può eventualmente provvedere al sequestro.

Dalla formulazione stessa della norma si deduce, quindi, che la Polizia Giudiziaria non può procedere direttamente al sequestro di tale materiale che, del resto, pur avendo riguardo al termine ‘‘plichi’’ utilizzato dal legislatore, non consiste esclusivamente in documenti cartacei contenuti in busta chiusa, bensì anche in altri oggetti come, ad esempio, videocassette o nastri da registrazione contenuti in involucro chiuso.

L’osservanza dei rigorosi limiti posti dal legislatore a tutela della riservatezza della comunicazione tra le persone trova una eccezione nel secondo comma dell’articolo in esame, ove è previsto che, nel caso in cui l’ufficiale di Polizia Giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che il plico contenga notizie utili alle indagini che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, può informare col mezzo più rapido (quindi anche mediante l’uso del telefono) il Pubblico Ministero, il quale può autorizzarne l’apertura immediata e l’accertamento del contenuto.

Per le lettere, i pieghi, i pacchi, i valori, i telegrammi e gli altri oggetti di corrispondenza (anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica), l’art. 353, ultimo comma c.p.p. prevede invece la sospensione dell’inoltro.In caso di urgenza, e sempre che si tratti di corrispondenza sequestrabile ai sensi dell’art. 254 c.p.p. (corrispondenza che si abbia fondato motivo di ritenere spedita dall’imputato o a lui diretta anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possa avere relazione con il reato), l’ufficiale di Polizia Giudiziaria può ordinare a chi è preposto al servizio postale telegrafico, telematico o di telecomunicazione di sospenderne l’inoltro.

Entro 48 ore dall’ordine di sospensione, l’autorità giudiziaria procedente può disporre il sequestro. Qualora il sequestro non venga disposto, gli oggetti di corrispondenza vengono inoltrati.

Anche tale attività di Polizia Giudiziaria deve essere documentata in apposito verbale.

All’apertura del plico, disposta dal Pubblico Ministero ai sensi del secondo comma dell’art. 353 c.p.p. ha facoltà di assistere il difensore dell’interessato, senza diritto di essere preventivamente avvisato.

 

PER APPROFONDIRE

 

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Docente

Luca Ramacci Magistrato Corte di Cassazione

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