La cassazione penale sulla licenza per i trattenimenti danzanti

La lettura della sentenza della Cassazione penale Sez. I (ud. 07-07-2021) del 15-09-2021 n. 34128 contribuisce a chiarire ancora una volta come per eseguire trattenimenti danzanti sia indispensabile la licenza di esercizio dell’articolo 68 TULPS e non sia sufficiente la verifica di incolumità dell’articolo 80 del medesimo TULPS che rappresenta e resta solo il presupposto tecnico di verifica per il rilascio della vera ed unica licenza abilitante il trattenimento, quella dell’articolo 68 appunto . Tutto ciò anche quando in relazione al numero dei partecipanti (inferiore a 200 persone) la verifica di incolumità dell’articolo 80 è fatta mediante presentazione della Relazione del Tecnico abilitato .

 

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