Criteri di localizzazione delle reti di comunicazione e diniego di autorizzazione
Il codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259), con riferimento alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (tra cui «l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti»), prevede la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche rilevanti, con il finale rilascio (in forma espressa o tacita) di un titolo abilitativo, qualificato come ‘autorizzazione’.
La fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica è considerata dal legislatore di preminente interesse generale, oltre che libera (art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003).
L’art. 86, al comma 3, del Codice recita che: «Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia».
L’art. 90 dello stesso Codice aggiunge che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno «carattere di pubblica utilità», con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola).
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